"WHO STOLE THE TARTS?": Alice in Wonderland, Chap. 11

"WHO STOLE THE TARTS?":                               Alice in Wonderland, Chap. 11
From Arthur Rackham's illustrations (1907) to Lewis Carroll's "Alice's Adventures in Wonderland", 1865

giovedì 18 marzo 2010

Our new competition: the most obscure legal text


Today Prof. Conte suggested - on the basis of our analysis of Tullio De Mauro's remarks on the obscurity of some (most?) Italian legal texts - to open a competition on the blog about this topic. You are all invited to post the most obscure, caothic, long, "ungrammatical" legal text you are able to find. It can be a law, a verdict, a book or whatever you want. It would be nice if you could also try a transaltion in English. Good luck!

19 commenti:

  1. The first one come in my mind: "Manuale di diritto penale" by Marcello Gallo!!ahahaha!Sorry for prof. Gallo but I think that is really the most incomprehensible book which I ever studied in all my life!
    Sorry but I think it's impossible to be traslated in English!
    I'll try to find others books or laws, and I'll tell you as soon as pobbible!

    All the best,

    Flavia Mancini

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  2. About the most "obscure" text: from my point of view, between our university books, it is: "La divergenza tra il voluto e il realizzato", by prof. Trapani. You have to read it many times to start understanding something well. The main reason is that it could be shorter and more synthetic in its explained concepts.

    About the laws...I suddenly think about a crime I wrote my first level degree thesis about: the false balance ("falso in bilancio" or "false comunicazioni sociali" in italian). The articles 2621 and 2622 of the italian civil code discipline this societary crime without specifying many important aspects of its objective element, despite the uncommon lenght of their text: especially, the second one needs 9 paragraphs to describe (and not 100 % clearly!)the entire structure of the crime.
    The second example coming in my mind is the art. 183 of the italian civil procedure code, which talks about the first appearance of the parties in court and the first dealing udience, 10 paragraphs long!

    I don't want to be too long myself, so I'll try to translate the art. 2622 c.c. about the false balance crime in Italy in an other message!

    Regards

    Alessandro Fioco

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  3. about the most obscure legal text I think that the abstract below is an example about what Dr Gialdoni said:"sometimes the procedural law books are more complicate than the text of the article"

    These are some italian lines from manual of criminal procedure of Cordero.

    (he is talking about art 533 cpp which says that the judge to sentence a person must be convinced he is guilty beyond every doubt)
    "...banale americanismo e verità ovvia; chi la proclama con l'aria di aver scoperto mirabilia cade nel discorso cosiddetto lapalissiano (dal nome del capitano Jacques de Chabannes, sieur de La Palice, morto in battaglia a Pavia, 25 febbraio 1525, del quale i soldati cantano << un quart d'heure avant sa mort il etait encore en vie>>). La misura della probabilità sufficiente alla condanna non è codificabile, meno che mai in numeri:tipico argomento da clinica processuale;rende pessimi servizi il legislatore che vi metta becco. Gli intenditori sanno quanto fosse velleitaria l'illusione settecentesca d'una formula legale che predetermini ogni singolo passo del lavoro decisorio.in pratica questa neoplasia invita alla manica larga sui dubbi inclusi gli stravaganti: quanti ne corrono nelle cronache forensi, coltivati da impavidi scorridori;presto sentiremo discussioni sull'omicidio commesso da entità disincarnate."

    In my opinion these way to write is more similar to a stream of consciousness (like in James Joyce or Freud) than a law book expecially if it has only to explain the article of the code.but it's only my opinion!!!

    Best

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  4. I think is a real good start, but please give concrete examples like Federica's: it is a little bit too complicated to check all the texts you quote. See you!

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  5. Di conseguenza, il ciriticismo ironico si propone solo di "decentrare" i "racconti fondazionali nel pensiero giuridico senza pretendere di star fuori da tale sistema, e perciò di ridescrivere il soggetto normativo di ogni spiegazione tanto fondazionale (= moderna) che antifondazionale (postmoderna pragmatica), evidenziando le diverse formazioni del soggetto all'interno dei rispettivi "racconti" ma assumendo rispetto ad essi una posizione agonistica che lo esonererebbe, a suo dire, da un nuovo racconto. [...] La questione cruculale che il postmodernismo giuridico solleva concerne, infatti, la misura in cui la critica radicale dei fondamenti sviluppata dal pensiero filosofico del novecento postuli necessariamente il radicale scetticismo interpretativo da essa argomentato, e dal punto di vista del discorso giuridico tale questione si traduce nel seguente interrogativo: se e come è possibile pensare il diritto rinunciando ad una sua fondazione universale senza dover rinunciare, al tempo stesso, a concepirlo come un quid che in qualche modo si contrappone come un'oggettività distinta a chi è chiamato ad interpretarlo ed analizzarlo.

    From: Mario Barcellona, Critica del nichilismo giuridico, Giuffré, 2006

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  6. My (poor) translation:

    Consequently, the aim of the ironic ciriticism is only to "decentralize" the "foundational stories" in legal thinking, without expecting to stay out of that system, and therefore it wants to redescribe the normative object as foundational (= modern) and also as antifoundational (postmodern pragmatic ), highlighting the different formations of the subject within its "stories" but taking over that a competitive position which would exempt it from telling a new story. [...] The crucial question that the postmodernism is raising is related to the extent whereby the radical critique of the foundations developed by the philosophical thinking of the '900 postulates necessarily the radical interpretative skepticism that it argued, and in terms of legal discourse that question is to be translated into the following question: if and how is possible to think the law renouncing to its universal foundation, without renouncing at the same time to thinking about it as a quid that somehow is against, as a separate objectivity from those who are called to interpret and analyze that.

    Massimo Marini

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  7. Agree with the opinion of Prof. Tinelli (Diritto Tributario - Tax Law(?)), I think that the following comma of the TUIR (Testo Unico del 22/12/1986 n. 917) could be a good example of an obscure way to write acts, making them impossible to understand without a strong juridical and economical background:

    Art. 165 - Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

    "Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione."

    As soon as I will manage to make a sufficient translation of all the words, I will post it.

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  8. Look at what I found studying Commercial Law II :
    art. 1 of T.U.F. ( D.Lgs 24 Febbraio 1998, n. 58 )!!
    I think it's really long and obscure mostly because it was created to simplify the reading of the following articles of the law!!!


    " 1. DEFINIZIONI.- Nel presente decreto legislativo si intendono per :
    a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
    b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
    c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa;
    d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
    e) "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;
    f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
    g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
    h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
    i) "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
    j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte;
    k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;
    l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
    m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;
    n) "gestione collettiva del risparmio": il sevizio che si realizza attraverso:
    1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
    2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;
    o) "società di gestione del risparmio": la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
    p) "società promotrice": la società di gestione del risparmio che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1);
    q) "gestore" la società di gestione del risparmio che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2);
    r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, le SICAV nonchè gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento;
    s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine;

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  9. t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari;
    u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
    v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonchè di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
    w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

    2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
    a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
    b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
    c) le quote di fondi comuni di investimento;
    d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
    e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
    f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
    g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonchè su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
    h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
    i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonchè i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
    j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

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  10. 3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).

    4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

    5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
    a) negoziazione per conto proprio;
    b) negoziazione per conto terzi;
    c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
    d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
    e) ricezione e trasmissione di ordini nonchè mediazione.

    6. Per "servizi accessori" si intendono:
    a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
    b) la locazione di cassette di sicurezza;
    c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
    d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonchè la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
    e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
    f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
    g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

    ANNA LEONETTI

    P.S. As you can see...I had to put it in three comments..It was too long to fit in one only!

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  11. The UK government has stated in relation to the law on smacking children:
    “The current legal position is clear and appropriate, but can be difficult to understand. It is neither correct nor incorrect to say that ‘smacking is legal.’
    Although this is not the law itself, this is the opinion given in Review of S.58 of the Children Act 2004, Department for children, schools and families. Paragraph 42; which certainly is not clear.
    Sarah Harmsworth

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  12. Very well! You can keep posting your exemples of obscure legal texts (and also translating them, if you are brave enough). We will choose the winner at the end of the course.

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  13. A passage from M. Gallo, Appunti di diritto penale, volume 2, "Il reato", parte seconda "L'elemento soggettivo" pag. 38 ss. :

    Gli elementi normativi del fatto:
    "Abbiamo già visto come detti elementi possano essere elementi del fatto in senso stretto ovvero elementi di fattispecie.
    Nel primo caso essi fanno parte di quel complesso di elementi che, a seconda della natura dell'imputazione, costituiscono oggetto del dolo o della colpa.
    Nel secondo caso, estranei al fatto, appartengono alla struttura eventualmente più ampia della fattispecie criminosa, cioè di quell'insieme di elementi che condizionano l'applicabilità della sanzione, talora non coincidenti, perchè ulteriori, rispetto a quelli costitutivi del fatto: sempre però, indispensabili al perfezionarsi della previsione normativa.
    Ancora una volta ricordiamo come a cagione del disposto costituzionale dell'art. 27 Cost., non è che questi elementi esulino dall'oggetto della componente cosiddetta psicologica del reato.
    Ciò che li differenzia dagli elementi del fatto è che il criterio di imputazione soggettiva che li riguarda non coincide con quello di imputazione del fatto criminoso: dolo se abbiamo a che fare con un delitto, salva l'ipotesi di previsione espressa della relativa figura colposa; dolo o colpa se il fatto è contravvenzionale.
    Per gli elementi di fattispecie, quale che ne sia la natura, il criterio di imputazione è dato dalla pura e semplice rappresentabilità.
    Questa, come sappiamo, costituisce il limite oltre il quale non può parlarsi di responsabilità penale personale.
    Siano elementi del fatto siano elementi di fattispecie, la struttra degli elementi normativi è sempre la stessa.
    Essi sono caratterizzati da un substrato di fatto al quale si applica una qualifica discendente da norme diverse da quella incriminatrice.
    Ad esempio, per intendere la nota dell'"altruità" della cosa, nei reati contro il patrimonio, occorre fare riferimento alle norme di diritto privato che disciplinano il rapporto di proprietà.
    Mutatis mutandis, uguale procedimento si impone nelle fattispecie caratterizzate da espressioni del tipo: "chiunque illecitamente, ingiustamente, senza giusta causa, senza giustificato motivo, ecc.".
    Val la pena di notare che la regola giuridica dalla quale proviene la qualifica che investe il substrato di fatto può essere anche una norma penale: purchè al solito, diversa da quella che svolge funzione incriminatrice nei confronti dell'intiero fatto.
    Così nel delitto di calunnia, per intendere cosa è il reato ad oggetto della falsa incolpazione, dovremo riferirci ad un fatto qualificato come illecito penale in base ad una delle norme incriminatrici che compongono il sistema, compresa quella stessa sulla calunnia, assunta però, come è ovvio, non quale criterio di incriminazione.
    Si parlerà allora, in quest'ultimo caso, di calunnia di calunnia.
    Insomma, mentre di regola, nell'esame di una determinata figura criminosa, il passaggio dalla norma al fatto avviene con piena immediatezza, in alcuni casi è necessario il tramite di una norma diversa da quella alla cui stregua si compie l'incriminazione e da cui discende al fatto la qualifica che permette di individuarlo e isolarlo nell'insieme dei dati giuridicamente rilevanti."

    Sorry but I 'm not able to translate this text (trust in me, I didn't understand it in italian, so how could I translate in English??)

    Best regards,

    Flavia Mancini

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  14. Such as Federica i think that the manual of "criminal procedure wrote by Cordero" is an example in which we can see that to explain articles that are written in a clear way in the code, are instead illustrated in the procedural law books in a more difficult way.

    Talking about "the decisions over the evidence" art.190 bis and art.495 he wrote:

    "..Perche', poi, importare come oro colato i verbali delle cause civili(art.238)? L'art. 495 primo c., seconda frase, vieta d'ammettere la prova orale prima che arrivi nel fascicolo il verbale alieno gia' ammesso. Trapela l'invito a scelte restrittive. La questione d'igiene istruttoria era seria. Pessimo l'espediente. Hanno lunghi tentacoli le famiglie criminali e talvolta inquinano i processi: parole diluite o reingoiate segnalano sfondi loschi, ma il rimedio esiste: essendo nel fascicolo i detti anteriori, spetta al giudice cogliere i piu' credibili. L'afasia coatta e' due volte piu' biasimevole, perche' inultimente indecorosa: nefaste alla salute mentale(Freud insegna), le rimozioni lo sono anche nei giudizi; gli spettatori sospettano verita' artificiali e lo Stato vi guadagna poco. Questa gaffe tradisce umori inquisitoriali. L'attuale art. 190-bis contempla dichiarazioni rese nell'incidente probatorio o dibattimento, in contraddittorio con la persona contro cui saranno usate, e ammette la riescussione ogniqualvolta variino i temi, o il giudice ovvero una delle parti la ritengono necessaria, purche' l'istante adduca < specifiche esigenze>.

    I think that i'm not able to translate this text, it will be very difficult to find english words that express the same meaning..sorry!

    Best regards,

    Valentina Di Pietrantonio

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  15. I tought about an expalnation of prof. Ferrajolo about his square of the interests and the expectations. The subject is 'teoria generale del diritto'.

    E' possibile omettere sia l'interesse a commettere che quello ad omettere comportamenti facoltativi o obbligatori o vietati; sia l'interesse che altri commetta che quello che altri ometta comportamenti che non sono argomento di nessuna aspettativa essendo per gli altri facoltativi; sia , infine, l'interesse che altri commetta, come nel caso degli adempimenti, sia quello che altri ometta, come nel caso delle sanzioni, i comportamenti che sono argomento di aspettativa. 'Modalita' e 'aspetativa' sono infatti figure puramente deontiche, di per se' prive di qualunque connotazione sostanziale di tipo utilitaristico.

    It's possible to omit both the interest to commit that to omit the optional or required or prohibited behaviors, both the interest that others commit that what others omit behaviors that are not subject of any expectation being for others as optional; both, in the end, , the interest that others commit, as in the case of attainment, that what others fail, as in the case of sanctions, the behaviors that are the subject of the expectation. In fact the 'modality' and the 'expectation' are simply deontic figures, in itself' without any substantial utilitarian connotation.

    Ivana Pajevic

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  16. Hi!
    While I was looking for an obscure text of law, I found a very complicated text about the damage to the image (cd. "danno all'immagine") in the field of the Public Administration.
    Here it is:
    Alle disposizioni del D.L. 78/2009 recante "provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” (nulla a che vedere con il tema del danno all'immagine nel settore della Pubblica Amministrazione),pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009, si sovrappongono vari emendamenti,i quali portano alla relativa legge di conversione n.102 del 3 Agosto 2009, che disponeva: “Le Procure regionali della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento per il danno all’immagine nei soli casi previsti dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti all’art. 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico illecitamente cagionato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. L’azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta” .
    La gravità di tale prima formulazione, aveva suscitato anche l’intervento del Presidente della Repubblica, (il quale aveva richiesto nuove norme correttive che non limitassero le doverose azioni della Corte dei conti dirette ad accertare i danni erariali) ed aveva innescato una forte polemica anche sui mezzi di stampa .
    Il successivo passaggio normativo, è stato quello dell’art.1, 1° comma, del d. l. 3 agosto 2009 n.103 ( recante: “disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n.78 del 2009”), pubblicato contestualmente alla legge di conversione del primo decreto e convertito con legge 3 Ottobre 2009 n.141 , che ha statuito:
    <>.
    Ne consegue che il testo definitivo è il seguente: <>.
    L’art. 7 l. 27 Marzo 2001 n. 97, a sua volta dispone che : <<1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’art. 3 Resta salvo quanto disposto dall’art. 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271>>.
    . Resta salvo quanto disposto dall’art. 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271>>.
    E’ del tutto evidente già dalle prime pronunce del giudice contabile post riforma, come questo testo definitivo della norma, non si presti ad univoca interpretazione. Tralasciando ovvie considerazioni critiche sulla tecnica legislativa utilizzata dal legislatore (rinvii a norme nate in contesti differenti e per finalità distanti da quelle dei decreti 78 e 103 del 2009), cercheremo nei prossimi paragrafi, di analizzare i punti più controversi della riforma e fornirne una valida interpretazione.

    As you see, i tried to explain, in italian, step by step the development of this legislation.

    Best

    Flavia Mancini

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  17. I know that I am a bit late, but I found something interesting while studying Canonical Law. There is the can.984 which is a bit strange. It is said: "è affatto proibito al confessore far uso delle conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualsiasi pericolo di rivelazione." Well, when I was looking for the translation, I found that, as well as in italian, in english too the word "affatto" has two different translations, depending on the positive or negative way of seeing the statement. So, the possible translation could be: "It is absolutely(positive)/not at all(negative)forbidden for the confessor to use what he came to knowledge with charge of the penitent, also every danger of revelation excluded (???). I found it quite difficult to translate in simple words in italian too, but thinking that the canon is reffered to the confessional secret, who could say, leaving ethic apart, that a confessor shoul keep or not the secrets revealed during the confession?

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  18. To answer to Paola about the Canonical law: I think that here the word "affatto" means that it is absolutelly forbidden for the confessor to use what he had known during the confession. That is the professional secret that priests, doctors and lawyers have, it is always quite hard to translate legal italian into easy english.
    Hope to be useful.

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  19. Hi everybody! It has been hard, but maybe I found two competitive passages written in two sentences of the Court of Cassation.
    The first one concerns the criminal law:

    ...Detto standard di “certezza probabilistica” in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana). Nello schema generale delle probabilità come relazione logica va determinata l’attendibilità dell’ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (cd. evidence and inference nei sistemi anglosassoni). (Cass. Sez. Unite 11/1/2008 n.581)

    ...This standard of "probabilistic certainty" in the civil matter cannot be anchored solely to the quantitative-statistic determination of frequences (?!!) of classes of events (quantitative or pascalian probability), that could be lacking or inconferent (?!!!), but you need to bring back the soundness onto the area of the confirmation elements (and in the meantime of the exclusion of other possible alternative) available in relationship with the concrete case (logical or baconian probability). In the general scheme of the probability like logical relationship you need to determine the reliability of the hypothesis based on the respective confirmation elements (evidence and inference in the Common Law).

    Sorry for my poor translation, but leaving aside the untranslatable concepts, I think that also in italian this explanation is not so obvious. Now let’s have a look at this imaginative and sometimes bombastic reconstruction in the second passage that I found.

    ...Il sottosistema della responsabilità civile diventa, così, un satellite sperimentale di ingegneria sociale (che si allontana definitivamente dall’orbita dello speculare sottosistema penalistico), demandata, quanto a genesi e funzioni, quasi interamente agli interpreti, il cui compito diviene sempre più lo studio dei criteri di traslazione del danno. In questo quadro, il sottosistema della responsabilità medica diviene, in questo quadro, il topos “disfunzionale” al suo stesso interno rispetto agli schemi classici della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, dell’obbligazione di mezzi e di risultato, dove un tempo “pendolare” segna diacronicamente tappe non lineari e non armoniche, per produrre nuovi, repentini e talvolta sorprendenti legami di senso e di struttura tra fatti concreti -l’intervento del medico- e moduli giuridici -la sua responsabilità- un tempo tra sé alieni, che officia la mutazione genetica della figura del professionista, un tempo genius loci ottocentesco, oggi ambita preda risarcitoria). (Cass. civile, Sez III, 16/10/2007, n.21619)

    I found it very funny… but please, spare me the translation!

    All Best,

    Valerio

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